Tra diritto commerciale internazionale e limiti costituzionali, la sentenza della U.S. Court of International Trade ridisegna i confini del potere presidenziale sui dazi, aprendo nuovi scenari per imprese, importatori e supply chain globali
Il 7 maggio 2026, la U.S. Court of International Trade (“CIT”) ha emesso un nuovo order (consultabile qui) che, dichiarando illegittimi i dazi generalizzati del 10% introdotti dall’Amministrazione Trump tramite la Proclamation No. 11012 ai sensi della Section 122 del Trade Act del 1974, ridefinisce i limiti giuridici dell’esercizio dei poteri tariffari presidenziali negli Stati Uniti.
La decisione rappresenta un nuovo capitolo nel progressivo ridimensionamento dell’utilizzo estensivo dei poteri presidenziali in materia commerciale, seguendo i principi enunciati nella pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Learning Resources, Inc. v. Trump (2026), con cui erano già stati invalidati i dazi imposti ai sensi dell’IEEPA.
La maggioranza della CIT — composta da due giudici — ha ritenuto che la Proclamation fosse ultra vires, ossia adottata oltre i limiti dell’autorità delegata dal Congresso. Il punto centrale della decisione riguarda l’interpretazione della Section 122(a)(1) del Trade Act del 1974, norma che consente al Presidente di introdurre temporaneamente restrizioni commerciali in presenza di “large and serious balance-of-payments deficits”.
Secondo la CIT, il Congresso nel 1974 utilizzava il concetto di “balance-of-payments deficits” in un significato tecnico e circoscritto, riferito principalmente ai deficit di liquidità internazionale, agli “official settlements deficits” e ai parametri macroeconomici della cosiddetta “basic balance”. L’Amministrazione, invece, aveva fondato la Proclamation principalmente sul deficit commerciale e sul current account deficit. Per la maggioranza, tali indicatori non coincidono con il concetto specifico di “balance-of-payments deficits” richiamato dal legislatore del 1974. Di conseguenza, la Proclamation non individuava il presupposto richiesto dalla legge per l’esercizio del potere presidenziale.
La CIT ha concluso, dunque, che i dazi del 10% non potessero essere giustificati sulla base della Section 122. Un terzo giudice ha espresso il proprio dissent, sostenendo che la maggioranza avrebbe interpretato in modo eccessivamente restrittivo l’evoluzione legislativa in materia e che la CIT avrebbe concesso il summary judgment senza rispettare integralmente le garanzie procedurali previste dalla USCIT Rule 56(f).
La decisione assume particolare rilievo per importatori, esportatori e operatori della supply chain internazionale. Da un lato, la pronuncia rafforza ulteriormente il principio costituzionale ai sensi del quale il potere di imporre dazi appartiene al Congresso e può essere delegato all’Esecutivo solo attraverso autorizzazioni legislative chiare, specifiche e rigorosamente delimitate. Dall’altro lato, l’order apre nuovi interrogativi operativi sul fronte dei rimborsi dei dazi, delle reliquidazioni, delle proteste delle procedure elettroniche gestite dalla U.S. Customs and Border Protection tramite il sistema CAPE.
Per le imprese internazionali, il tema non è più soltanto politico o commerciale: sta diventando sempre più una questione di strategia processuale, gestione del rischio doganale e tutela attiva dei propri diritti di rimborso.




