• 18 Aprile 2025

Clima e diritti umani: sentenza storica

 Clima e diritti umani: sentenza storica

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ufficialmente collegato crisi climatica e diritti umani. Per comprendere meglio la questione e le sue implicazioni, abbiamo intervistato l’avvocato Gherta Campi

Lo scorso aprile la Corte europea dei diritti dell’uomo (EDU), con sede a Strasburgo, per la prima volta nella storia ha connesso la crisi climatica alla tutela dei diritti umani. La Corte europea ha infatti condannato la Svizzera per non aver affrontato adeguatamente la crisi climatica, violando così i diritti umani. Una sentenza che sta facendo molto discutere Stati, attivisti e cittadini. La causa è stata presentata dall’associazione elvetica Senior Women for Climate Protection Switzerland, formata da circa 2mila donne, contro il proprio Stato perché non sta adottando le misure necessarie a contenere il riscaldamento globale.

Può gentilmente spiegarci cosa significa il termine climate litigation (contenzioso climatico)?

«Il contenzioso climatico si riferisce genericamente alla lotta al cambiamento climatico attuata mediante gli strumenti della tutela giurisdizionale civile o amministrativa.

In sostanza, poiché nell’ultimo decennio è intervenuta una sempre maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica sugli effetti del cambiamento climatico e i singoli cittadini hanno acquisito una maggiore consapevolezza dell’impatto di tali effetti anche sulla propria sfera privata (si pensi ad alcune affezioni alle vie respiratorie quali asma e allergie sempre più diffuse, soprattutto per chi vive nelle città, verosimilmente provocate, o comunque aggravate, dalle polveri sottili o ai numerosi incendi accaduti in Australia), associazioni senza scopo di lucro o singoli cittadini hanno promosso numerose azioni giudiziarie aventi il fine di stimolare i propri governi a porre in essere politiche di tutela dell’ambiente ed a protezione dei diritti umani.

Si tratta per lo più di azioni intentate in primis nei confronti dello Stato (e quindi amministrative) ma anche delle imprese considerate autrici delle emissioni causanti il surriscaldamento globale (quindi civilistiche e miranti ad ottenere il risarcimento dei danni)».

ITALIA ECONOMY - Clima e diritti umani: sentenza storica
Gherta Campi

Con la sentenza di aprile la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ufficialmente connesso la crisi climatica alla tutela dei diritti umani. Ci può spiegare i passaggi e i ragionamenti che hanno portato a questa decisione?

«Con la sentenza del 9.04.2024, su ricorso n. 53600/2020, la Grande Camera della Corte Europea per i Diritti Umani (CEDU), con una maggioranza di 16 voti su 17 dei componenti il Collegio Giudicante, ha stabilito che la Svizzera ha violato l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (diritto al rispetto della vita privata e familiare) non avendo adottato misure sufficienti a contenere il riscaldamento globale.

La Corte giunge ad una tale pronuncia attuando in buona sostanza un complesso, ma interessante, ragionamento giuridico sui principi della Convenzione dei Diritti Umani e lo scopo per cui la predetta carta è stata emanata, il tutto alla luce delle oramai conclamate evidenze scientifiche degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla vita, il benessere e la salute dell’uomo, ed arriva a stabilire che proprio l’art. 8 possa essere interpretato nel senso di sancire anche il diritto ad una protezione effettiva contro tali effetti. Protezione che dev’essere attuata dalle autorità statali.

Da ciò deriva inevitabilmente l’obbligo degli Stati (aderenti alla Convenzione) di porre in essere le misure per far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici.

La Svizzera è stata giudicata inerte in tale frangente: la Corte ha ritenuto come accertato il fatto che il cambiamento climatico abbia in gran parte origine antropica e che minacci seriamente i diritti umani garantiti dalla Convenzione in particolar modo quelli delle generazioni future e che gli Stati consapevoli devono adottare misure efficaci, anche in considerazione di quanto emerso dalla Convenzione quadro nelle Nazioni Unite e dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015 in merito soprattutto ai gas serra.

La denuncia dell’associazione di donne svizzere è stata accolta in quanto la Svizzera è stata ritenuta colpevole di non aver adottato le misure minime per far fronte agli effetti del surriscaldamento, non adempiendo agli obblighi in materia in conformità con quanto previsto dalla Convenzione: invero, la Corte ha rilevato che il quadro normativo interno al paese presenta gravi lacune, in particolare l’incapacità da parte delle autorità svizzere di quantificare i limiti applicabili alle emissioni di gas serra. La Corte ritiene quindi che, nel caso di specie, al fine di tutelare i diritti umani sia necessario riconoscere (e tutelare) il diritto alla di protezione del clima».

L’Italia ha avuto un ruolo nella vicenda? Se sì, quale?

«L’Italia è intervenuta nel procedimento come terza parte mediante il deposito di una memoria redatta dall’Avvocatura generale dello Stato a supporto della posizione processuale della Svizzera. Il nostro Paese ha rilevato tre aspetti sulla vicenda: a) l’errata (nel senso di troppo estensiva) interpretazione del requisito della giurisdizione così come prevista dall’art. 1 della Convenzione. Tale norma riconosce ad ogni Stato contraente la giurisdizione (il diritto – dovere di conoscere e giudicare) sui propri cittadini per la tutela dei diritti della Convenzione.

Da ciò deriverebbe che adire la Corte Europea costituisca un’eccezione valevole soltanto per circostanze eccezionali che nel caso di specie non sussisterebbero; b) l’errata qualificazione di vittima attribuita all’associazione ricorrente, ai sensi dell’art. 34 della Convenzione e c) la reale portata degli artt. 2 e 8 nel contenzioso climatico.

L’Italia ha sostenuto che per essere vittima, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di effetti negativi sulla sfera privata e familiare, nonché un serio e imminente pericolo di vita e non semplicemente il peggioramento climatico ed anche il nesso causale tra le mancate misure e gli effetti negativi, ribadendo in ogni caso che innanzi alla Corte non è permessa alcuna azione popolare».

Quali saranno gli effetti della sentenza nel breve e lungo termine in Europa?

«Posso affermare che la sentenza non avrà conseguenze pratiche immediate: la Svizzera ha affermato che certamente ottempererà alla pronuncia, ma valuterà quali azioni intraprendere per il futuro. In effetti la Corte lascia (e non può fare altrimenti) ampia discrezionalità agli Stati sulla scelta delle misure da adottare in ragione del fatto che trattasi di decisioni (politiche e sociali) che ogni Stato ha il diritto e la libertà di attuare in conformità ai principi internazionali di sovranità e sussidiarietà. In ogni caso si tratta, a mio avviso, di una decisione storica che fa breccia soprattutto sugli approcci dei tribunali nazionali ed internazionali.

E ciò per una serie di ragioni: è rilevante il fatto che la Corte ha stabilito l’applicabilità dell’art. 6 par. 1 della Convenzione (diritto ad un equo processo) al caso di specie, accertandone la violazione da parte della Svizzera ed attribuendo all’associazione ricorrente (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz) e non ai singoli associati, lo status di vittima legittimata ad agire in giudizio e, perciò solo, non tenuta a dimostrare che i suoi membri abbiano loro stessi lo status di vittima.

Ciò significa che i tribunali interni, che in Svizzera avevano rigettato i ricorsi dell’associazione senza mai esaminarne il merito proprio perché non vittima e quindi non legittimata ad agire, da oggi in poi dovranno fare i conti con una tale statuizione, prendendosi carico delle questioni presentate da associazioni, anche nel merito.

La CEDU ha stabilito di poter giudicare su casi concernenti il cambiamento climatico e quindi è possibile che in futuro aumenti il numero di ricorsi in materia; i ricorsi non potranno tuttavia essere promossi (o meglio, se promossi verranno verosimilmente rigettati) contro Stati diversi da quelli in cui si trovano i ricorrenti (che per lo più saranno quelli in cui vivono). Su questo la Corte si attesta sulla sua costante giurisprudenza da cui nemmeno questa volta si discosta.

La pronuncia è quindi di portata innovativa rispetto al passato, in cui la Corte aveva sposato un orientamento più restrittivo ed è rilevante in quanto vincolante per la Svizzera, ma anche perché nel lungo periodo potrà influenzare e/o indirizzare gli orientamenti dei tribunali nazionali dei paesi firmatari della Convenzione (tra cui l’Italia)».

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Anna Fogarolo

Copywriter, scrittrice, esperta comunicazione digitale

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