Verso un nuovo paradigma per i rimborsi dei dazi IEEPA

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Quadro generale e sviluppi recenti

In data 27 marzo 2026, il Giudice Richard K. Eaton della U.S. Court of International Trade (CIT) ha emanato un’ordinanza modificativa relativa al caso Atmus Filtration, Inc. v. United States (Court No. 26-01259). Il provvedimento giunge a seguito della storica sentenza della Corte Suprema del 20 febbraio 2026 (Learning Resources, Inc. v. Trump, No. 24-1287), che ha sancito l’illegittimità dei dazi imposti ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ritenendo che tale autorità tariffaria di ampia portata richieda un’esplicita delega legislativa del Congresso.

Alla luce nelle novità occorse negli ultimi due mesi, il tema centrale relativo ai dazi statunitensi si è ormai da tempo spostato dall’an debeatur (il diritto al rimborso) al quomodo, ovvero alle modalità procedurali e ai limiti temporali entro cui gli aventi diritto possono recuperare le somme indebitamente versate.

Per comprendere la portata del provvedimento del 27 marzo, è essenziale collocarlo nella corretta sequenza procedurale, che consta di almeno tre atti principali:

  • 4 marzo 2026: Prima ordinanza. Il Giudice Eaton dispone che la CBP (1) liquidi tutte le entries non ancora liquidate senza applicare i dazi IEEPA, e (2) riliquidi le entries liquidate per le quali la liquidazione non è ancora “definitiva”. L’ordine si applica a tutti gli importatori, non solo ai ricorrenti nel caso Atmus.
  • 20 marzo 2026: Ordinanza modificativa intermedia. Il provvedimento chiarisce che il perimetro dei dazi IEEPA copre anche quelli imposti su importazioni da Brasile e India, escludendo esplicitamente le entries de minimis ai sensi del 19 U.S.C. § 1321 (oggetto di separato contenzioso). Per le entries divenute definitive, non essendo ancora stato raggiunto un accordo con le parti sulla riliquidazione, si suggerisce agli importatori di valutare il ricorso al protest ai sensi del 19 U.S.C. § 1514.
  • 27 marzo 2026: L’ordinanza di cui trattasi estende espressamente il mandato di riliquidazione anche alle entries per le quali la liquidazione è già divenuta definitiva (finally liquidated), superando prima facie la preclusione standard del § 1514.

Le novità dell’ordinanza del 27 marzo 2026

Sebbene l’efficacia dell’ordinanza in esame sia attualmente sospesa in attesa dell’implementazione del sistema CAPE, la relativa portata giuridica è particolarmente rilevante in quanto, ai sensi del 19 U.S.C. § 1514, nel sistema doganale statunitense una liquidazione diventa definitiva e finale per tutte le parti se non viene contestata tramite protest entro 180 giorni. L’ordinanza del 27 marzo revoca in dubbio tale preclusione, ammettendo la riliquidazione anche per le entries che abbiano superato tale soglia.

Il fondamento giuridico invocato – ancorché molto controverso nel dibattito giuridico – è la giurisdizione residuale della CIT ai sensi del 28 U.S.C. § 1581(i), che consentirebbe alla Corte di ordinare il ripristino della legalità anche per posizioni consolidate quando il dazio sia stato dichiarato illegittimo ab initio. In questa prospettiva, la riliquidazione assumerebbe una funzione ripristinatoria obbligatoria, che supera le preclusioni previste per legge.

Ai sensi dei quanto previsto dall’ordinanza in esame, dunque:

  1. le entries non ancora liquidate dovrebbero essere definite direttamente senza l’applicazione dei dazi IEEPA. Il rimborso dovrebbe essere effettuato in modo sostanzialmente automatico tramite il sistema CAPE (Fase 1);
  2. le entries liquidate non definitivamente dovrebbero essere riliquidabili e rimborsabili seguendo due diverse modalità, a seconda del periodo di riferimento; in particolare:
    entro 90 giorni dalla liquidazione, la CBP può esercitare il proprio potere di riliquidazione volontaria ai sensi del 19 U.S.C. § 1501, senza necessità di alcun adempimento da parte dell’importatore.
    tra 90 e 180 giorni dalla liquidazione, l’importatore è tenuto a depositare un protest formale ai sensi del 19 U.S.C. § 1514 per preservare il proprio diritto al rimborso, non essendo consentita in tal caso un’azione volontaria della CBP. L’omissione del protest in questo periodo espone al rischio di definitività della liquidazione e perdita del credito;
  3. le entries con liquidazione definitiva (oltre 180 giorni) dovrebbero essere riliquidate e rimborsate nonostante il decorso del termine per avviare la procedura di protest. Tuttavia, la CBP ha escluso tali entries dalla fase 1 di CAPE, rinviandole a una successiva fase 2, per la quale non è stato ancora comunicato alcun calendario. Si tratta, dunque, dell’ambito procedurale più incerto e contestato.

Si precisa che l’ordinanza del 27 marzo esclude espressamente le questioni relative al trattamento de minimis ai sensi del 19 U.S.C. § 1321, che sono oggetto di separato contenzioso dinanzi alla CIT. Gli importatori interessati da questa categoria, pertanto, devono monitorare autonomamente l’evoluzione di quel procedimento.

Analisi dei rischi e strategia del “Protective Protest”

Nonostante la portata apparentemente onnicomprensiva dell’ordinanza del 27 marzo, permangono rischi concreti per i soggetti interessati ai rimborsi, che suggeriscono un approccio di estrema cautela.

Il punto più controverso riguarda, in particolare, la perdurante rilevanza del rimedio del protest. Nel sistema ordinario, infatti, costituisce il presupposto essenziale per contestare una liquidazione doganale. L’ordinanza del 27 marzo, ampliando il rimedio anche alle entries definitive, sembrerebbe ridimensionarne il ruolo, inducendo a ritenere, in linea di principio, che la procedura di protest non sia più necessaria.

Ancorché il provvedimento in esame revochi in dubbio tale principio, quanto meno in relazione alla fattispecie di cui trattasi, l’utilizzo dello strumento del protest rimane il rimedio più sicuro e suggerito a fronte delle incertezze che permangono in materia, anche in considerazione della (probabile) impugnazione che il Governo statunitense promuoverà contro le pronunce della CIT e della possibilità di una conseguente riforma dei provvedimenti in materia.

Inoltre, stante la temporanea sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di cui trattasi, la CBP non è attualmente obbligata a dare esecuzione immediata al provvedimento del 27 marzo, in particolare per le entries definitivamente liquidate. Durante il periodo di sospensione, dunque, i termini di liquidazione continueranno a decorrere, con il rischio che ulteriori entries entrino nella categoria della final liquidation senza che l’importatore abbia adottato misure cautelative.

Alla luce di quanto precede, nonché in considerazione delle incertezze relative alle tempistiche di implementazione della fase 2 di CAPE e delle limitazioni disposte dal 19 U.S.C. § 1501, si raccomanda, per tuziorismo, di depositare un protective protest per tutte le entries prossime alla scadenza dei 180 giorni, nonché — cautelativamente — per quelle già definitivamente liquidate.

10.04.2026
Daniele Ferretti, Managing Attorney
Avvocato
Attorney-at-Law (New York)
Membro del Comitato Consultivo PL&A dell’International Bar Association
Ambasciatore per l’Italia dell’European American Chamber of Commerce (EACC)

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