Intervento di Ennio Piovesani
La presente rassegna prende spunto da recenti decisioni, italiane o straniere, che hanno interessato imprese italiane attive nella vendita internazionale. L’obiettivo non è ricavare regole generali o soluzioni uniformi da singoli precedenti giurisprudenziali, bensì mettere in evidenza, a partire da casi concreti, alcuni profili di rischio che ricorrono con frequenza nei rapporti commerciali transfrontalieri. In tale prospettiva, ciascun contributo segnalerà, in termini necessariamente essenziali, quali accorgimenti giuridici — e, in particolare, quali tecniche contrattuali — avrebbero potuto, in linea di principio, prevenire il conflitto o almeno contenerne gli effetti.
La prima decisione che merita di essere richiamata è un’ordinanza del Tribunale di commercio di Annecy, in Francia, resa il 15 ottobre 2025 e pubblicata in CISG-online 7663. La vicenda ha preso avvio dalla sostituzione di vetrine refrigerate presso un punto vendita francese: TSC 2018 affidava a SEICAR l’intervento di sostituzione e, dopo l’installazione, denunciava tempestivamente una serie di malfunzionamenti che interessavano le vetrine collocate nel negozio. Poiché tali malfunzionamenti non venivano risolti, TSC 2018 adiva il Tribunale di commercio di Annecy per ottenere un accertamento tecnico. Contestualmente, SEICAR chiamava in causa nel procedimento GROUPE SEDA, indicandola come propria fornitrice. Con ordinanza del 4 febbraio 2025, il Presidente del Tribunale disponeva l’accertamento tecnico e nominava il consulente tecnico incaricato.
La chiamata in causa di De Rigo Refrigeration, società italiana produttrice delle vetrine, interveniva soltanto in una fase successiva. Nel corso delle operazioni peritali, infatti, il consulente tecnico riteneva opportuno estendere i propri approfondimenti anche al ruolo della società italiana. Pertanto, GROUPE SEDA notificava a De Rigo Refrigeration un autonomo atto di citazione davanti al giudice adito, chiedendo che l’accertamento tecnico già disposto fosse esteso e reso opponibile anche nei confronti della società italiana. TSC 2018 aderiva a tale richiesta, sostenendo che anche la produttrice italiana dovesse partecipare all’accertamento tecnico. De Rigo Refrigeration, dal canto suo, si opponeva alla domanda: in via principale ne eccepiva l’irricevibilità; in via subordinata, chiedeva che la propria eventuale partecipazione fosse limitata a quella di mero soggetto tecnicamente informato, e non di parte nei cui confronti l’accertamento tecnico dovesse spiegare piena efficacia.
Il Tribunale ha accolto la domanda di GROUPE SEDA. Con l’ordinanza del 15 ottobre 2025 ha ritenuto che la stretta connessione tra i diversi soggetti che erano intervenuti per sostituire le vetrine refrigerate estendesse la necessità dell’accertamento tecnico a tutti i soggetti interessati. Con tale provvedimento, il Tribunale ha precisato che il procedimento non aveva ad oggetto la decisione sul merito della controversia, trattandosi invece di una mera misura istruttoria, finalizzata a chiarire i fatti e, se del caso, a preparare un’eventuale futura azione di responsabilità.
Il caso non consente, naturalmente, di formulare giudizi definitivi sulla fondatezza delle reciproche pretese, né di individuare con sicurezza specifiche responsabilità a carico della parte italiana. La fattispecie offre tuttavia, in termini generali, uno spunto molto utile sul piano della prevenzione contrattuale. Il problema, infatti, non consiste soltanto nell’eventuale difettosità del prodotto, ma anche nel fatto che, nelle operazioni di vendita internazionale, il produttore italiano può trovarsi coinvolto in un procedimento instaurato all’estero senza che la catena contrattuale abbia disciplinato in modo rigoroso i punti essenziali del rapporto.
In una vicenda come quella sopra illustrata, un contratto accuratamente strutturato dovrebbe prevedere, anzitutto, specifiche tecniche dettagliate del prodotto, procedure di collaudo e accettazione, nonché una disciplina puntuale delle contestazioni: chi debba formularle, entro quali termini, con quali modalità e nei confronti di quale soggetto della filiera. Parimenti rilevante è una chiara distribuzione dei ruoli tra produttore, fornitore e installatore, anche mediante clausole di manleva, regresso e cooperazione nella gestione dei reclami del cliente finale. Inoltre, il contratto dovrebbe contenere una clausola di scelta del foro esclusiva in favore del giudice italiano — ove coerente con la struttura complessiva dell’operazione — o, se del caso, una clausola compromissoria, così da ridurre almeno in parte il rischio di essere citati in un giudizio estero.
In conclusione, la vicenda mostra come, nella vendita internazionale, il contratto non assolva soltanto la funzione di regolare consegna, prezzo e pagamento. Più spesso, rappresenta lo strumento con il quale dovrebbero essere distribuiti in anticipo i rischi dell’operazione, le responsabilità dei diversi operatori, le procedure di contestazione e il quadro giurisdizionale della futura lite; ed è proprio su questo terreno che, di regola, si misura la qualità della protezione giuridica predisposta per l’impresa italiana esportatrice.




