• 25 Giugno 2025

Nuovo AEC Commercio 2025

 Nuovo AEC Commercio 2025

Contratto di agenzia: il nuovo AEC Commercio 2025 – che entrerà in vigore il primo di luglio – at a glance

In data 4 giugno 2024 è stato sottoscritto l’accordo denominato “Ipotesi di rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio” (di seguito, “AEC Commercio 2025”) tra Confcommercio, Confcooperative e Confesercenti, da un lato, e F.N.A.A.R.C., FILCAMS–CGIL, FISASCAT–CISL, UILTUCS–CISL, F.I.A.R.C. Confesercenti, UGL-Terziario e U.S.A.R.C.I., dall’altro lato.

L’AEC Commercio 2025, che entrerà in vigore il 1° luglio 2025 (art. 23), sostituisce, in quanto più favorevole per l’agente, il precedente Accordo Economico Collettivo del 16 febbraio 2009 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio (di seguito, “AEC Commercio 2009”).

Nel prosieguo, definito il campo di applicazione, sono brevemente illustrate le principali novità introdotte dall’AEC Commercio 2025.

Campo di applicazione

L’AEC Commercio 2025 si applica ai contratti di agenzia conclusi a partire dal 1° luglio 2025: “direttamente”, quando l’agente ed il preponente aderiscano, rispettivamente, ad un sindacato e ad un’associazione stipulante l’accordo economico collettivo (v. supra); oppure, “per relationem”, quando le parti abbiano espressamente o tacitamente accettato l’applicazione dello stesso.

Definizione di “promozione”

È introdotta una definizione di “promozione” (art. 1, co. 2, lett. c) la cui ratio sembrerebbe quella di attrarre nel campo di applicazione dell’AEC Commercio 2025 nuove figure di intermediari (ad esempio, gli influencers) che, pur svolgendo attività normalmente estranee all’agenzia, esercitino anche l’attività promozionale tipica dell’agente.

Base di calcolo

È individuata una base per il calcolo dei vari istituti contrattual-collettivi (ad esempio, l’entità delle variazioni contrattuali, l’indennità sostitutiva del preavviso, l’indennità di fine rapporto, ecc.) composta dalle provvigioni e da qualsiasi altra somma corrisposta all’agente in base al contratto di agenzia (ad esempio, premi, corrispettivi per attività di coordinamento di altri agenti, indennità di incasso, ecc.) (art. 1 bis).

Permangono, tuttavia, in corrispondenza delle disposizioni che disciplinano i singoli istituti contrattual-collettivi, riferimenti disomogenei alle “provvigioni”, alle “somme” liquidate, o anche solo maturate, nonché al “volume del fatturato”. In definitiva, lungi dal realizzare l’auspicata semplificazione, l’intervento introduce ulteriori elementi di incertezza nell’individuazione della base per il calcolo dei vari istituti contrattual-collettivi.

Contratti a tempo determinato

È stabilito un limite massimo di due rinnovi o proroghe consecutive per i contratti di agenzia a termine (art. 2, co. 3), con l’evidente intento di scoraggiare il reiterato ricorso al tempo determinato.

Variazioni contrattuali

Sono introdotti nuovi limiti e precisazioni in relazione alle variazioni contrattuali da parte del preponente, tra i quali: il divieto di apportare variazioni di sensibile entità nei primi dodici mesi di durata del rapporto (art. 3, co. 5, ultima parte); l’estensione dell’ambito delle variazioni rilevanti al compenso per il coordinamento di altri agenti, all’indennità di incasso, nonché ai rimborsi o concorso spese forfettari (cfr. art. 3, co. 6); e la facoltà dell’agente di rifiutare le variazioni non solo di sensibile ma anche di media entità (art. 3, co. 11).

Obblighi informativi del preponente

Sono stabiliti nuovi obblighi informativi in capo al preponente, oppure riformulati quelli già esistenti, tra cui l’obbligo di: comunicare entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordine l’impossibilità di evaderlo (art. 4, co. 6); fornire all’agente tutti i dati relativi al fatturato della zona, dei prodotti o dei clienti, anche a fini diversi dalla verifica dell’importo delle provvigioni liquidate (art. 4, co. 8, prima parte); indicare negli estratti conto le provvigioni maturate sugli affari conclusi online (art. 5, co. 7; v. infra); nonché, di inviare all’agente copie delle fatture con i clienti, oppure un riepilogo degli affari (art. 7, co. 3).

Diritto alla provvigione sugli affari conclusi online

È riconosciuto espressamente il diritto dell’agente alla provvigione sugli affari conclusi dal preponente tramite il cosiddetto “canale del commercio elettronico aziendale” (art. 1, co. 2, lett. c), art. 5, co. 7 e 12).

L’intervento appare superfluo ed anche potenzialmente svantaggioso per l’agente. Superfluo, perché, in linea di principio, il diritto alla provvigione sussiste ogniqualvolta l’agente abbia promosso l’affare, a prescindere dalle modalità con cui il preponente lo abbia poi concluso. Inoltre, il riferimento al “canale del commercio elettronico aziendale” (enf. agg.) può prestarsi a interpretazioni strumentali volte a circoscrivere il diritto alla provvigione in relazione agli affari conclusi online. In definitiva, l’intervento, lungi dal rafforzare le tutele dell’agente, rischia di offrire al preponente un appiglio per restringerne il diritto alla provvigione sugli affari conclusi online.

Indennità per il patto di non concorrenza

Il nuovo art. 8, co. 3, puntualizza che l’indennità per il patto di non concorrenza non può essere corrisposta mediante anticipi durante la durata del rapporto. L’intervento appare superfluo, l’art. 8, co. 1 – anche nell’AEC Commercio 2009 – prevede chiaramente che l’indennità deve essere corrisposta “in un’unica soluzione al termine del rapporto”.

Congedo di paternità

È riconosciuta la facoltà del padre agente di astenersi dalle proprie attività di agente per un massimo di 20 giorni entro cinque mesi dalla nascita, adozione o affido del figlio, senza che tale congedo possa rilevare ai fini della possibilità per il preponente di risolvere il rapporto (art. 10, co. 6).

Termini di preavviso

I termini di preavviso per lo scioglimento del rapporto sono rimodulati in senso più favorevole per l’agente monomandatario (art. 11, co. 1). Restano invece fermi quelli applicabili in ipotesi di agente plurimandatario.

Indennità di fine rapporto: l’agente società di persone.

È previsto che l’agente società di persone non perda il diritto all’indennità di fine rapporto (indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) nel caso di scioglimento in ipotesi di: 1. raggiungimento dell’età pensionistica di tutti i soci; oppure 2. venir meno della pluralità dei soci – senza che questa venga ricostituita entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 2272, n. 4, c.c. – a causa dell’invalidità totale o permanente, del conseguimento della pensione di vecchiaia, o del decesso di alcuni dei soci (art. 13, co. 5).

(Segue) Scaglioni del FIRR

A partire dal 1° gennaio 2025, l’AEC Commercio 2025 introduce un incremento (pari al 93,55%) degli scaglioni dei totali delle provvigioni annue per il calcolo del FIRR (art. 13, par. I, lett. h).

(Segue) Indennità meritocratica

Le condizioni per l’indennità meritocratica restano due: 1. incremento o sviluppo della clientela e 2. permanenza di sostanziali vantaggi in capo al preponente anche a seguito dello scioglimento del rapporto (art. 13, par. III). Tuttavia, ora si prevede che la sussistenza della seconda condizione non debba essere accertata in concreto, essendo invece sufficiente a tal fine riscontrare un incremento del fatturato in base ai criteri di calcolo stabiliti dall’art. 14. Residua l’onere in capo all’agente di allegare e provare la sussistenza della prima condizione.

Gli altri interventi in materia di indennità meritocratica sono meno rilevanti e riguardano: la precisazione dei rapporti tra indennità meritocratica, da un lato, e FIRR e indennità suppletiva di clientela, dall’altro (art. 13, par. III, ultima parte); la necessità di “neutralizzare” le variazioni contrattuali ai fini del calcolo dell’indennità (art. 14, co. 3); l’individuazione del valore iniziale e finale ai fini del calcolo dell’incremento del fatturato (tabella in calce all’art. 14, co. 4).

Clausola risolutiva espressa

Infine, la dichiarazione a verbale n. 3 in calce all’art. 13, priva di qualsiasi valore precettivo, invita i preponenti ad adottare un comportamento improntato a maggiore trasparenza nell’invocare – in sede stragiudiziale – le clausole risolutive espresse contenute nei loro contratti con gli agenti.

Conclusioni.

In conclusione, l’AEC Commercio 2025 introduce novità che, anziché semplificare o allineare la disciplina contrattuale collettiva a quella codicistica (artt. 1742 e segg. c.c.), ne aumentano la complessità. Le innovazioni principali, escludendo il congedo di paternità, sono due: 1. il riconoscimento delle indennità suppletiva e meritocratica anche in caso di cessazione per vicende personali dei soci di società di persone; e 2. l’automatismo tra sostanziali vantaggi e incremento del fatturato ai fini dell’indennità meritocratica.

Gli altri interventi, pur favorendo l’agente, non modificano sostanzialmente l’equilibrio tra agenti e preponenti. L’impressione complessiva è, dunque, quella di un aggiornamento moderato, coerente con una tradizione contrattual-collettiva più orientata alla stabilità che all’innovazione. Nondimeno, preponenti e agenti non dovrebbero trascurare di valutare attentamente l’impatto dell’AEC Commercio 2025 sui contratti in essere e considerando, inoltre, l’opportunità di escluderne l’applicazione nei nuovi rapporti qualora essa risulti incompatibile con le rispettive esigenze.

di Ennio Piovesani – Ferretti Firm

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Redazione

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